Art. 1.
(Consiglio di sicurezza nazionale).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio di sicurezza nazionale.
      2. Il Consiglio di sicurezza nazionale è convocato dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, ed è composto da otto membri permanenti, di seguito indicati:

          a) il Presidente del Consiglio dei ministri;

          b) il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede in caso di impedimento o di delega specifica da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

          c) il Ministro degli affari esteri;

          d) il Ministro dell'interno;

          e) il Ministro della difesa;

          f) il Segretario generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza;

          g) il Capo di stato maggiore della Difesa;

          h) l'assistente speciale del Presidente del Consiglio dei ministri per il Consiglio di sicurezza nazionale, nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del Consiglio di sicurezza nazionale i Ministri, i Direttori dei Servizi di informazione e sicurezza, i Capi di stato maggiore delle Forze armate, i Capi delle Forze di polizia e qualsiasi altra autorità civile o militare, compresi esperti in materia di sicurezza e politica militare, ritenuti

 

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utili alla trattazione di determinate materie od oggetti.
      4. L'ordinamento e l'organizzazione del Consiglio di sicurezza nazionale sono stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.